In questa pagina è possibile trovare un fac simile regolamento condominiale da utilizzare come esempio.
Indice
Regolamento Condominiale
Il regolamento di condominio è la costituzione dello stabile: in esso si trova la descrizione del palazzo e dei suoi servizi e vengono esplicitate sia le regole di gestione delle parti comuni, sia le spese necessarie per il loro mantenimento. L’articolo 1138 del Codice civile impone a tutti i condomìni di dimensioni superiori a dieci proprietà di dotarsi di un regolamento, ma ogni condominio può dotarsi di regolamento in via facoltativa.
All’interno di questo atto, che deve essere redatto in forma scritta, vi sono regole inerenti l’uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese (con le tabelle millesimali che vengono poi allegate), le norme poste a tutela del decoro architettonico dell’edificio e quelle relative all’amministratore.
L’efficacia di questo documento per tutti i condòmini deriva dall’allegazione dello stesso all’atto di compravendita immobiliare con il quale essi acquistano la loro prima proprietà nel palazzo: al momento dell’acquisto essi diventano a tutti gli effetti condòmini e sono soggetti al regolamento. Sintetizzando, quindi, il regolamento, oltre a recare le specifiche relative alle parti comuni del condominio, deve contenere le regole generali per la sua gestione, in modo da consentire all’amministratore di svolgere il suo mandato. Tuttavia, un precetto senza sanzione rischia di restare inefficace e, conseguentemente, è stato introdotto un sistema sanzionatorio che consente di multare i condòmini per le violazioni regolamentari.
Il regolamento, poi, deve sempre essere redatto in forma scritta, ma può essere approvato in molteplici maniere. Esso si dice, infatti, contrattuale se viene predisposto dall’originario costruttore del palazzo, che si incarica di redigerlo al momento della nascita del condominio. Tale regolamento è denominato regolamento contrattuale di origine esterna. A differenza di questo, invece, il regolamento contrattuale di origine interna è caratterizzato dal voto dell’assemblea del condominio, che deve essere unanime nell’approvazione delle nuove regole per fare in modo che queste siano direttamente applicabili a tutti i condomini. Se le regole riguardano i diritti dei singoli proprietari, infatti, esse non possono essere vincolanti se non esplicitamente accettate da tutti gli aventi diritto mediante l’assenso assembleare.
Cosa fare, però, se il condominio è sprovvisto di regolamento? La legge consente in questo caso a ciascun singolo condomino di prendere l’iniziativa per la formazione dello stesso. In tal caso il testo del regolamento (cosiddetto assembleare) verrebbe approvato dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
La fondamentale differenza tra un regolamento di tipo contrattuale e uno di tipo assembleare risiede nella possibilità per il regolamento contrattuale di regolare e limitare i diritti dei condòmini, mentre ciò è impossibile per il regolamento assembleare. Sarà ad esempio impossibile per un regolamento di origine assembleare imporre divieti di mutamento di destinazione delle proprietà esclusive o costituire divieti per i singoli condomini, mentre un regolamento contrattuale (dato che viene accettato da tutti) può anche imporre delle regole e delle condizioni valide per la generalità dei proprietari.
La motivazione della differenziazione sopra sintetizzata è, come detto, da ricercarsi nel diverso grado di accettazione del testo regolamentare: un documento approvato all’unanimità, infatti, avrà la caratteristica di essere cogente non solo per tutti i proprietari attuali, ma addirittura condizionare i futuri acquirenti degli immobili nel condominio. Questi, una volta acquistato l’appartamento, saranno obbligati a rispettare il regolamento, anche se questo era stato approvato dai precedenti proprietari.
Risulta essere, quindi, di fondamentale importanza, per chiunque entri in contatto con lo stabile, a titolo professionale o abitativo, leggere e comprendere il regolamento di condominio.
Esempio di Regolamento Condominiale
Di seguito è possibile trovare un esempio di regolamento condominiale.
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO DI FABBRICATO PER CIVILI ABITAZIONI SITO NEL COMUNE DI
VIA
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CAPO I
Art. 1 – Costituzione del condominio –
Il presente regolamento disciplina i rapporti del condominio sito nel Comune di … alla via .
Esso è costituito da aree esterne condominiali e private, da un edificio distinto in scala “Unica” comprendenti:
N°. box auto al Piano Cantinato;
N°. area condominiale, comprendente il cortile, l’ingresso scala e tutto il corpo scala;
N°. appartamenti complessivi:
N°. sottotetti di proprietà esclusiva;
N. area a verde di proprietà esclusiva;
Nell’unica scala, n° alloggi e n. sottotetti sono serviti dalla stessa (due alloggi per piano).
Art. 2 – Beni di proprietà comune ai condomini dell’edificio:
Sono di proprietà ed uso comune a tutti i condomini tutte quelle parti, locali, cose, impianti dell’edificio che, in base agli atti di acquisto, non risultino di proprietà singola ed individuale di un condomino o del venditore.
Specificamente sono beni comuni dell’edificio:
a) le fondazioni, le strutture portanti, le facciate, la rete fognaria ed i canali di scarico delle acque bianche e nere (compresi eventuali tratti nei quali esigenze tecniche hanno fatto attraversare unità di proprietà esclusive) fino ai punti ove si attaccano le diramazioni per le singole proprietà esclusive;
b) androne, vano scala con relativi ballatoi, rampanti, scalini, ringhiere e finestre;
c) cancelli carrabile di accesso al piano cortile;
d) l’impianto di illuminazione, compreso quello dell’atrio;
e) il torrino della scala;
f) montante fecale dell’edificio;
g) gli spazi di manovra al Piano Terra.
h) l’area box e la discesa garage sono ad uso dei proprietari dei box.
Art. 3 – Criteri per la ripartizione delle spese –
Le spese per la conservazione, riparazione, ordinaria e straordinaria, e ricostruzione delle parti, locali, cose, impianti, totalmente o parzialmente comuni e/o destinate ad uso comune, sono ripartite fra i condomini in ragione delle rispettive quote di comproprietà ed uso secondo le tabelle allegate.
In particolare:
1. La tabella “ A ” (proprietà generale ) comprende tutte le unità immobiliari facenti parte del condominio. Essa serve per la ripartizione di quelle spese a cui devono concorrere tutte le unità.
2. La tabella “ B “ (tabella scala ) serve per la ripartizione delle spese della scala.
3. La tabella “C” (tabella box) serve per la ripartizione delle spese necessarie nell’area box e la discesa garage.
Art. 4 – Obbligatorietà di partecipazione –
Le spese per l’impianto TV centralizzato e satellitare, impianto citofonico, impianto autoclave sono obbligatorie per i condomini anche se di fatto non ne usufruiscono per loro volontà .
Art. 5 – Assicurazione dell’edificio –
L’edificio deve essere assicurato contro i danni derivanti dal fuoco, fulmini, scoppio del gas e contro la responsabilità civile per danni a terzi .
Art. 6 – Riferimento a norme di legge –
Le spese non previste dal presente regolamento saranno ripartite a norma di legge tra i condomini interessati.
CAPO II
Art. 7 – Amministrazione del condominio – Nomine –
L’amministratore ha la rappresentanza legale del condominio a norma dell’art. 1131 del codice civile.
Art. 8 – Convocazione assemblea –
L’assemblea viene convocata in via ordinaria non oltre 150 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, previsto per la fine di ogni anno solare, per la presentazione ed approvazione del rendiconto dell’esercizio decorso e del preventivo di spese per il nuovo esercizio.
E’ convocata, inoltre, in via straordinaria nei casi stabiliti dalla legge, ogni qualvolta l’amministratore ne ravvisi la necessità o a richiesta di almeno due
condomini che rappresentino 1/6 dei valori dell’edificio. La convocazione dell’assemblea deve essere fatta a mezzo di raccomandata A/R, ovvero con invito diretto controfirmato dai condomini.
L’avviso deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.
Art. 9 – Rappresentanza –
I singoli Condomini possono farsi rappresentare da un’altra persona con semplice delega, restando convenuto che tale delega comporta la relativa ratifica dell’operato del delegato.
E’ nulla la delega a terzi da parte del delegato.
Qualora una quota di condominio appartenga in proprietà indivisa a più persone queste hanno diritto ad un sol rappresentante sia in assemblea che di fronte a tutto il condomino.
Art. 10 – Validità delle deliberazioni –
Le deliberazioni sono valide se sono state prese con le maggioranze previste dall’articolo 1136 c.c. per i vari casi.
Art. 11 – Voto –
Ai fini della validità delle deliberazioni, valgono i principi fissati dall’art.1136 c.c..
I condomini non possono votare su argomenti sui quali esistono rapporti di interesse fra essi ed il condominio.
L’amministratore del condominio deve astenersi dalle votazioni relative al rendiconto della propria gestione ed ai provvedimenti dallo stesso adottati.
Art. 12 – Verbale dell’assemblea –
Delle deliberazioni dell’assemblea si redige processo verbale che deve contenere:
a) luogo, data, ora dell’adunanza, ora di inizio della medesima ed ordine del giorno;
b) il cognome ed il nome dei condomini intervenuti e rappresentanti con l’indicazione del valore delle rispettive quote millesimali;
c) l’indicazione che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione;
d) il nominativo del presidente e del segretario all’uopo nominato;
e) l’ordine del giorno;
f) un sommario resoconto della discussione ed il testo delle delibere adottate con l’indicazione della maggioranza ottenuta, qualunque dichiarazione di cui viene chiesta la trascrizione a verbale.
Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’amministratore è obbligato a inviare copia del verbale ai condomini assenti entro trenta giorni dalla delibera assembleare a mezzo raccomandata a.r..
Art. 13 – Rendiconto annuale e preventivo delle spese –
L’esercizio finanziario si chiude ogni anno al 31 dicembre.
L’amministratore alla fine di ogni anno compila il rendiconto di tutte le spese e degli eventuali introiti dell’esercizio decorso ed il preventivo di spese per provvedere all’ordinaria amministrazione e manutenzione dei servizi e delle parti comuni per il nuovo esercizio ed i relativi riparti fra i condomini.
Il rendiconto consuntivo dovrà indicare anche il relativo conguaglio dei singoli condomini.
Detti rendiconti, preventivi, riparti e relativi conguagli saranno sottoposti all’approvazione dell’assemblea.
Art. 14 – Versamento quote –
Le quote condominiali dovranno essere versate all’amministratore entro e non oltre il giorno trenta di ogni mese.
Il ritardo nel pagamento comporterà l’applicazione a carico dei ritardatari di una penale, per mora, nella misura del 5% delle somme non versate.
Trascorsi 5 giorni dalla scadenza predetta l’amministratore potrà agire giudizialmente nei confronti dei condomini morosi senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell’assemblea.
Art. 15 – Documenti dell’amministratore –
L’amministratore deve tenere:
a) Registro dei verbali di assemblea;
b) Libro cassa;
c) Elenco dei condomini con le loro generalità ed indicazione della loro residenza;
d) Elenco degli abitanti dei singoli appartamenti;
e) Planimetria del complesso edilizio;
f) Inventario delle cose mobili di proprietà comune;
g) Polizze assicurative;
h) Altri libri prescritti dalla Legge.
I condomini hanno l’obbligo di fornire all’amministratore tutti gli elementi necessari per la compilazione dei predetti elenchi.
Art. 16 – Solidarietà degli aventi causa –
Nel caso di vendita o comunque di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà, i successori sono tenuti, in solido con il dante causa, a rispondere degli eventuali debiti gravanti sulla/e unità immobiliare/i.
Detti debiti sono tutti quelli maturati nell’anno in corso alla vendita e in quello precedente, ivi compresi eventuali conguagli di gestioni ulteriormente pregresse, posti in riscossione nei periodi primaindicati o successivi.
Art. 17 – Ispezioni –
L’amministratore ha facoltà di ispezionare l’interno degli appartamenti e dei locali o farli ispezionare da suoi incaricati, muniti di regolare mandato, al fine di eseguire dei lavori di interesse generale, nonché per accertarsi del buon funzionamento degli impianti ed opere comuni. Oltre a quanto previsto per la manutenzione ordinaria, l’amministratore deve provvedere a tutto quanto concerne la manutenzione straordinaria. Per la realizzazione di tali opere sarà autorizzato dall’assemblea almeno che tali opere non rivestano carattere di indifferibilità e urgenza.
Nel valersi di queste facoltà l’amministratore avrà riguardo alla natura ed al carattere di urgenza del lavoro e dell’accertamento, arrecando il minimo disturbo possibile agli utenti dei locali da ispezionare e in ogni caso avvisando i signori condomini a tempo debito.
CAPO III
Norme per l’uso ed il godimento delle cose e dei servizi comuni e delle proprietà individuali.
Art. 18 – Divieti –
E’ vietato ai condomini ed ai loro aventi causa:
1. occupare anche temporaneamente con costruzioni provvisorie e con oggetti mobili di qualsivoglia specie le scale, i ripiani, gli anditi, l’atrio scala ed in genere i locali e gli spazi di proprietà ed uso comune. L’occupazione delle cose comuni è, tuttavia, ammessa quando si debbano eseguire lavori agli appartamenti dei singoli condomini; in detto caso l’occupazione non deve impedire l’uso delle cose stesse da parte degli altri condomini;
2. depositare materiali, casse o mobilia sui balconi ed eseguire opere su di essi che possano compromettere la loro stabilità, alterare l’estetica o comunque arrecare danni;
3. suonare, cantare o ballare oltre il termine previsto dalle vigenti leggi in materia, salvo il consenso dei condomini confinanti;
4. mantenere aperti i cancelli di ingresso agli edifici;
5. lasciare bimbi per le scale, sugli androni di ingresso ed altri spazi condominiali non adibiti ad aree per giocare;
6. tenere in qualsiasi locale di proprietà comune animali di qualsiasi specie. E’ fatto obbligo ai detentori di cani di tenerli al guinzaglio, quando escono dall’appartamento;
7. utilizzare il cortile per gioco da parte dei bambini in orari diversi da quelli stabiliti dall’assemblea ;
8. far gocciolare i panni stesi in modo particolarmente abbondante;
9. sbattere tappeti ed indumenti, in modo abbondante, al di fuori delle balconate;
10. installare nelle balconate organi illuminati che non siano del tipo, del materiale e colori uniformi a quelli già stabiliti dall’assemblea o da stabilire;
11. installare alle balconate ed alle finestre cancelli che non siano del tipo, del materiale e colori uniformi a quelli già stabiliti dall’assemblea o da stabilire;
12. installare nelle balconate tende che non siano uniforme a quelle stabilite dall’assemblea o da stabilire;
13. sostare e parcheggiare le auto nel viale del condominio in modo difforme da quanto stabilito in assemblea o da stabilire;
14. innaffiare le piante con metodi che possano arrecare fastidio bagnando le finestre ed i balconi sottostanti o le persone che transitano;
15. lasciare motocicli, carrozzine, biciclette negli spazi condominiali;
16. consentire ai bambini ed ai ragazzi di intrattenersi nel parco in orari in cui si è soliti riposare. In particolare è consentito ai bambini ed ai ragazzi di giocare nel parco e negli spazi condominiali dalle ore 09:30 alle ore 13:00 per l’intero anno mentre nel pomeriggio l’orario durante l’ora legale, periodo estivo, è dalle 16,30 alle 21,00 e durante il periodo dell’ora solare, è dalle 16,00 alle 19,00;
17. l’utilizzo per i giochi dei bambini di oggetti che possano arrecare danni a cose e/o persone ;
18. depositare nelle parti comuni sacchetti contenenti spazzatura o altro materiale;
19. manomettere gli impianti idrici, elettrici, del gas, dell’antenna Tv, scarico di acque luride e bianche, citofoni ecc. di proprietà del condominio. L’eventuale danno causato con la manomissione comporterà l’addebito al responsabile delle spese sostenute per la necessaria riparazione;
Art. 19 – Doveri dei condomini –
E’ fatto obbligo a ciascun condomino o avente causa:
1. nel caso in cui ceda in locazione il proprio appartamento o locale assicurarsi che il locatario si attenga a tutte le norme riportate nel presente regolamento di condominio;
2. osservare tutte le disposizioni del regolamento di polizia urbana e di igiene del Comune di per quanto attiene l’uso ed il godimento dei beni condominiali;
3. chiudere il cancello di ingresso al complesso edilizio condominiale;
4. far eseguire con sollecitudine riparazioni di danni che eventualmente si verificassero all’interno dei locali di sua proprietà e che possono comunque arrecare danno a persone o cose di proprietà comune o di terzi;
5. segnalare all’amministratore eventuali deficienze riguardanti i servizi e l’uso delle cose comuni;
6. provvedere nel più breve tempo possibile, alle riparazioni a proprie spese, dei guasti e dei danni derivanti alle cose comuni da fatto o da colpa a lui imputabile;
7. consentire che nei propri locali si proceda ad ispezione e ai lavori ritenuti necessari dall’amministratore per la conservazione delle parti comuni;
8. comunicare all’amministratore, in caso di cessione in fitto dei locali di sua proprietà, le generalità complete del conduttore.
Art. 20 – Innovazioni –
Per le innovazioni alle cose comuni si fa rinvio a quanto la legge prescrive in materia (artt. 1120 e 1121 c.c.).
I condomini possono eseguire all’interno dei locali di loro proprietà lavori ed impianti che rendano confortevole l’uso dei locali stessi sempre che le innovazioni non compromettano la statica dell’edificio e non ne alterino il decoro architettonico.
Art. 21 – Atti di trasferimento –
Se a qualsiasi titolo si proceda al frazionamento di un appartamento o di una porzione di appartamento, gli interessati devono esibire all’amministratore del condominio copia del relativo atto di trasferimento con l’indicazione dei millesimi delle tabelle di ripartizione spese attribuiti.
In caso di compravendita di unità immobiliare, l’interessato deve comunicare all’Amministratore, oltre al proprio domicilio, le generalità del nuovo proprietario nonché provvedere a consegnare allo stesso copia dell’atto di trasferimento.
L’omissione della suddetta comunicazione e consegna rende responsabile ad ogni effetto il condomino venditore nei confronti sia del condominio che del condomino subentrante per qualsivoglia conseguenza che da tale omissione potesse derivare.
Art. 22 – Allegati –
Formano parte integrante del presente regolamento le tabelle millesimali (numero 3), e gli elaborati planimetrici.
Art. 23 – Valore giuridico –
Il presente regolamento vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo posseggono o possiederanno parti dell’edificio nel parco.
Art. 24 – Sanzioni –
Chiunque violi le norme del presente regolamento è passibile di una penale stabilita di volta in volta dall’assemblea salvo ogni altra azione di risarcimento danno e tutela di ogni diritto del condominio che dei singoli condomini.
Art. 25 – Richiamo-
Il presente regolamento di condominio, in quanto vincolante le singole unità immobiliari dell’edificio, dovrà sempre essere richiamato in ogni contratto di acquisto.
Deve quindi intendersi accettato dall’acquirente senza eccezioni e modifiche di sorta.
Per tutto quanto non dispone diversamente il presente Regolamento saranno applicate le norme del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.
Art. 26 – Revisione del regolamento-
Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la revisione del presente regolamento; le modifiche “legittime” assumono validità se approvate dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal 2° comma dell’Art.1136 c.c.
Modello di Regolamento Condominiale
Di seguito è possibile trovare il fac simile regolamento condominiale in formato Word da scaricare. Il documento può poi essere aperto e modificato inserendo i dati mancanti.