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Home » Fac Simile Dimissioni Consigliere Condominio​

Aggiornato il 25 Luglio 2025 da Roberto Rizzo

Fac Simile Dimissioni Consigliere Condominio​

In questa pagina è possibile trovare un fac simile dimissione consigliere condominio da utilizzare come esempio.

Indice

  • Dimissioni del Consigliere Condominiale
  • Esempio Dimissioni Consigliere Condominio
  • Modello Dimissioni Consigliere Condominio

Dimissioni del Consigliere Condominiale

Nel panorama del diritto condominiale italiano la figura del consigliere assume contorni sostanzialmente regolamentari, più che codicistici, perché il codice civile disciplina minuziosamente i poteri dell’assemblea e dell’amministratore ma tace sull’organo consultivo che molti regolamenti interni chiamano appunto consiglio di condominio o consiglio di scala. Da questa premessa discende che l’istituzione, la composizione, le competenze e le modalità di cessazione dell’incarico trovano la propria fonte quasi esclusivamente nelle clausole del regolamento di condominio o nelle delibere assembleari che ne recepiscono la prassi. Il consigliere non è dunque un amministratore in miniatura o un organo obbligatorio, ma un intermediario tra i proprietari e l’amministratore che svolge funzioni di controllo, consulenza informale, proposta e, spesso, di raccordo in occasione di piccoli interventi di manutenzione ordinaria. Proprio perché il suo ruolo è di natura ausiliaria, la cessazione anticipata dall’incarico mediante dimissioni non incontra gli stessi vincoli che la legge prevede, per esempio, per l’amministratore nominato ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile. Tuttavia la scelta di abbandonare la carica non è priva di effetti giuridici e non può essere gestita con un semplice disinteresse; occorre seguire un percorso rispettoso del regolamento e, soprattutto, tutelare la continuità operativa dell’organo.

Il primo nodo riguarda la forma delle dimissioni. A differenza dell’amministratore, che può inviare una lettera raccomandata e quindi cessare di diritto se l’assemblea non provvede a sostituirlo entro otto giorni, il consigliere agisce in un quadro più flessibile. In linea di massima è sufficiente una dichiarazione scritta indirizzata all’amministratore, in quanto segretario naturale del condominio, e per conoscenza agli altri consiglieri e, se esiste, al presidente del consiglio. Nella prassi è consigliabile utilizzare una comunicazione datata e sottoscritta, trasmessa via posta elettronica certificata o raccomandata, anche se il regolamento non impone un mezzo particolare; ciò serve a fissare un termine decorso il quale la carica si considera cessata e a evitare contestazioni sulla permanenza di responsabilità in merito agli atti compiuti successivamente. Quanto al contenuto, la lettera può limitarsi a una formula di rinuncia, senza necessità di motivare, ma è buona regola indicare la decorrenza, per esempio con la clausola «con effetto immediato» o «a far data dal prossimo verbale di assemblea», così da consentire all’amministratore di annotare la variazione nel registro dei partecipanti. Se il consigliere è stato eletto sulla base di una ripartizione di deleghe o di un criterio di rappresentanza per scala, dovrà indicare anche se intende rassegnare eventuali deleghe ricevute; in ogni caso la rappresentanza in assemblea, essendo personale, non si trasferisce automaticamente al successore.

Il secondo profilo riguarda la sostituzione. Poiché l’organo consultivo trae legittimazione da una delibera assembleare o da una clausola regolamentare, la sua composizione non può mutare per cooptazione interna, salvo espressa previsione. Nella maggior parte dei casi le dimissioni di un consigliere comportano l’automatica convocazione di un’assemblea per eleggerne un altro. Non è necessaria la stessa maggioranza prevista per la revoca dell’amministratore, poiché non si tratta di provvedimento disciplinare né di atto complesso; si applica, per analogia, il quorum dell’articolo 1136, secondo comma: maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno un terzo dei millesimi. Se il regolamento prevede, invece, la surroga automatica del primo dei non eletti, l’amministratore dovrà semplicemente prendere atto della successione e comunicarla al nuovo consigliere. Ove il regolamento taccia e l’assemblea non si riunisca, l’organo si riduce di numero ma continua a operare, sempre che il numero residuo sia sufficiente a formare il quorum interno previsto dalle stesse norme regolamentari. Tuttavia, se le funzioni del consiglio sono di supporto quotidiano, la mancanza di un componente potrebbe rallentare i processi decisionali; il buon senso suggerisce di procedere a nuova elezione il prima possibile, magari in concomitanza con l’approvazione del rendiconto, per non sostenere ulteriori spese di convocazione.

Il terzo aspetto concerne le responsabilità pregresse. Il consigliere che si dimette non si libera retroattivamente delle obbligazioni eventualmente assunte in seno al consiglio. Se, per esempio, ha controfirmato un preventivo o ha svolto attività di mediazione tra imprese e amministratore, resta responsabile delle dichiarazioni rese finché non interviene una diversa delibera assembleare che le sostituisca o modifichi. La responsabilità, comunque, è di natura extracontrattuale o, al massimo, contrattuale in senso lato verso il condominio; non si tratta di funzioni gestorie, ma di attività meramente consultive. Solo in casi eccezionali, come una frode o la dolosa alterazione di preventivi, potrebbe profilarsi una responsabilità penale. Le dimissioni, dunque, non impediscono al condominio di agire per il risarcimento di eventuali danni legati alla condotta del consigliere quando era in carica, ma neppure consentono di imputargli atti che ha cessato di influenzare; la sua sfera di responsabilità si ferma alla data di efficacia della rinuncia.

Un quarto elemento da considerare è la comunicazione all’assemblea. L’amministratore ha il dovere di inserire la notizia nelle comunicazioni ordinarie, ad esempio nella lettera di convocazione della riunione annuale o in un’informativa a parte. Anche se il regolamento non lo prevede espressamente, trasparenza e correttezza impongono che tutti i comproprietari siano messi a conoscenza della variazione nella struttura di quello che, in definitiva, è un loro organo ausiliario. Un’omissione potrebbe far sorgere dubbi sulla legittimazione di atti che il consiglio compie con una composizione diversa da quella originariamente deliberata. In assenza di contestazioni la situazione resta comunque sanata dalla ratifica implicita degli atti nella successiva assemblea.

Il quinto tema riguarda la possibilità di dimissioni collettive. Può accadere che, per contrasti con l’amministratore o con l’assemblea, l’intero consiglio si dimetta per protesta. Non esiste, sul piano legale, un vincolo di continuità che impedisca tale evenienza. Le dimissioni avranno il solo effetto di sciogliere l’organo consultivo, lasciando l’amministratore libero da quell’interlocuzione privilegiata, ma non incidono sulla validità delle delibere già prese. L’assemblea potrà decidere di non ricostituire il consiglio, conferendo eventualmente direttamente all’amministratore poteri di maggiore autonomia o prevedendo un sistema di referenti di scala ad hoc. Nel caso di conflitto insanabile, le dimissioni possono persino facilitare la sostituzione dell’amministratore, perché evidenziano la rottura del rapporto fiduciario tra gestione e organo di controllo, aspetto che l’assemblea potrebbe valutare come giusta causa di revoca ai sensi dell’articolo 1129.

Infine, va ricordato che la carica di consigliere è gratuita salvo diversa previsione regolamentare o delibera assembleare. Le dimissioni non comportano indennità e non richiedono periodi di preavviso. Tuttavia, se il regolamento prevede un rimborso spese o un gettone di presenza, la cessazione potrebbe incidere sull’ammontare dovuto; il compenso maturato sino alla data di efficacia resta esigibile, purché documentato. In mancanza di specifiche clausole, si applica il principio generale di correttezza: il consigliere uscente presenta le spese sostenute nell’interesse del condominio e l’amministratore le sottopone all’assemblea per l’approvazione.

Esempio Dimissioni Consigliere Condominio

OGGETTO: dimissioni dalla carica di Consigliere

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a a _____________________________ (___) il ___/___/_______ C.F. __________
residente / domiciliato/a nell’unità immobiliare scala ____ piano ____ int. ___,

PREMESSO
– di essere stato/a eletto/a Consigliere del Condominio con delibera assembleare
del ___/___/_______, punto n. ___ dell’ordine del giorno;
– di aver svolto tale funzione a titolo gratuito / con rimborso spese, ai sensi del
regolamento condominiale;

COMUNICA

la propria irrevocabile decisione di rassegnare, con effetto
▢ immediato ▢ a far data dal ___/___/_______,
le dimissioni dalla carica di Consigliere del Condominio.

Si chiede pertanto all’amministratore

• di prendere atto della cessazione e di annotarla nel registro dei partecipanti;
• di informare tempestivamente i condomini, includendo la presente comunicazione
nella prima convocazione utile;
• di inserire all’ordine del giorno la nomina del Consigliere sostitutivo,
qualora prevista dal regolamento o ritenuta opportuna dall’assemblea.

Il/la sottoscritto/a resta a disposizione per la consegna di eventuale
documentazione, chiavi e corrispondenza già ricevute nell’espletamento del
mandato, impegnandosi a collaborare per garantire la piena funzionalità del
Consiglio fino al subentro del nuovo eletto.

Si prega di voler confermare il ricevimento della presente mediante
posta elettronica / PEC / raccomandata, ai recapiti in calce indicati.

Con osservanza.

Luogo __________________________ Data ___/___/_______

________________________________________
Firma del Consigliere dimissionario

Recapiti personali per comunicazioni:
telefono _____________________ e‑mail _________________________________

Allegati (facoltativi):
▢ Copia verbale di nomina ▢ Documentazione consegnata
▢ Altro _________________________________________________________________

Modello Dimissioni Consigliere Condominio

Di seguito è possibile trovare il fac simile dimissione consigliere condominio in formato Word da scaricare. Il documento può poi essere aperto e modificato inserendo i dati mancanti.

Icona
Modello Dimissioni Consigliere Condominio
1 file(s)
Roberto Rizzo

About Roberto Rizzo

Roberto Rizzo è un esperto nella gestione di immobili e locazioni, un settore che presenta sfide e dinamiche complesse. La sua filosofia lavorativa è fondata sulla convinzione che un vero professionista debba essere sempre all'avanguardia e aggiornato in un mondo in continua evoluzione.

Nell'intricato mondo condominiale, Roberto sa bene quanto sia essenziale avere una completa, dalle manutenzioni di vari tipi alla gestione fiscale, alle pratiche legali. A questo si aggiunge la necessità di stare al passo con normative e giurisprudenza in costante cambiamento, oltre alla capacità di comprendere e gestire le dinamiche umane e relazionali.

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