In questa guida spieghiamo quali sono diritti e doveri del condominio.
Si ha la figura del condominio quando in uno stesso edificio coesistono
-più porzioni immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini
-E parti comuni strutturalmente e funzionalmente connesse al complesso delle prime.
Le parti comuni dell’edificio sono il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti, le scale, i portoni d’ingresso, i locali per la portineria, il riscaldamento, gli altri servizi comuni, gli ascensori, impianti per l’acqua, ecc. Queste parti comuni, salvo che non sia diversamente disposto dal titolo, appartengono in comune a tutti i proprietari delle singole unità immobiliari del condominio, in proporzione al valore del piano o parte di piano. Naturalmente il condomino non può sottrarsi al contributo delle spese per la conservazione di queste parti comuni.
Il singolo condomino può fare uso delle parti comuni, affinchè non ne alteri la destinazione, non impedisca agli altri di farne uso, non impedisca o limiti l’esercizio dei diritti di un altro condomino, sulla parte di sua proprietà ( uso promiscuo);
I condomini possono disporre tutte le innovazioni rivolte al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono però vietate le innovazioni che recano un pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che lo alterino esteticamente.
Il condomino deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune, per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, in misura proporzionale al valore della
proprietà di ciascuno, salvo diversamente convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo dei condomini che ne trae l’utilità.
Il condomino non può disporre ( esempio alienandole, ipotecandole..) nè delle parti comuni nella loro totalità e né della propria quota su di esse, se non congiuntamente alla porzione immobiliare di sua proprietà esclusiva.
Infatti, per disporre dei beni condominiale occorre l’accordo di tutti i condomini.
Le parti comuni dell’edificio non sono soggette a divisione ( perciò la comunione condominiale si dice necessaria), a meno che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino.