In questa guida spieghiamo cosa fare in presenza di un cane che abbia nel condominio.
Quando si abita in condominio le discussioni non sono così rare ed una delle cause principali consiste proprio nell’abbaiare del cane.
Sono sempre più infatti le famiglie che decidono di adottarne uno e di tenerlo in casa e, se questo non genera problemi se si è in un’abitazione indipendente, le cose possono cambiare quando si abita in un condominio, dove il rispetto degli spazi e delle esigenze altrui è alla base di una serena convivenza.
In particolare, è l’abbaiare del cane uno dei motivi per cui ci si scontra maggiormente. Per quanto infatti possano essere mansueti ed addestrati, abbaiare è nella natura del cane, è un mezzo che ha per comunicare e non si può impedire che questo avvenga.
Tuttavia, c’è il diritto degli altri condomini di godere di un certo silenzio e di tranquillità soprattutto in alcuni momenti della giornata.
Vediamo come contemperare dunque questi due aspetto.
Indice
Cane che abbaia e disturbo della quiete pubblica
Come abbiamo anticipato, è importante che i condomini possano godere della quiete pubblica, questo soprattutto in due fasce orarie: durante la notte, indicativamente dalle 21 alle 7 del mattino o nel pomeriggio dalle 13 alle 16.
Alcune eccezioni o modifiche possono poi essere previste dal singolo regolamento condominiale, come vedremo meglio ed maniera approfondita più avanti.
Per disturbo della quiete pubblica si intendono tutte quelle situazioni le cui emissioni sonore, in concreto, arrecano un disturbo ed un disagio al vicinato. Se dunque il cane abbaia per pochi secondi e sporadicamente anche nelle fasce orarie in cui non si potrebbe, non si può parlare di disturbo della quiete pubblica.
La situazione invece muta radicalmente per esempio nell’ipotesi in cui, ogni sera, dei proprietari poco attenti chiudano in balcone il cane che, sistematicamente, piange e si lamenta per tutto il tempo. In tal caso diventa necessario intervenire perché si tratta di fatto di una situazione che con il tempo diventa davvero insostenibile.
Inoltre, è importante ricordare che per fare in modo che si possa parlare di disturbo della quiete pubblica, la condotta dev’essere ritenuta molesta da una pluralità di soggetti, non da un singolo inquilino.
I limiti in decibel
Per comprendere quando un suono è forte al punto da disturbare la quiete pubblica, in genere lo si misura in decibel. Nel caso specifico è un po’ complesso misurare l’intensità dell’abbaiare del cane, tuttavia è bene fare un cenno alla questione.
La normativa che interviene in materia è il DPCM 14/11/97 che prevede dei limiti in fatto di emissione di rumori sia all’esterno e sia nei contesti abitativi, che appunto è l’argomento di nostro interesse.
Delle emissioni rumorose all’interno dell’abitazione si occupa l’art. 4, secondo il quale il limite è di 5 decibel durante il giorno e di 3 decibel dalle 22 in poi.
Le fonti normative di riferimento
In materia di disturbo della quiete pubblica ed in merito alla possibilità di avere animali domestici nel proprio appartamento, ci sono diverse fonti normative.
Per iniziare, la legge 220/2012 indica che la previsione che i regolamenti condominiali non potranno in alcun modo vietare il possesso o la detenzione di animali domestici da parte di singoli condomini.
Questo significa che i regolamenti condominiali, appartenendo ad un rango inferiore, non possono impedire ad un condomino la detenzione di un animale domestico.
Tuttavia consultare il regolamento del proprio condominio può essere utile per comprendere quali sono le fasce orarie in cui viene richiesto di osservare un certo silenzio, infatti secondo alcuni questa comincia a partire dalle 22, secondo altri dalle 23 ed anche in merito alla fascia pomeridiana posso esserci delle differenze.
Relativamente al codice civile, l’aspetto delle emissioni rumorose in questo contesto viene disciplinato solo dall’art. 844 c.c. secondo cui possono esservi emissioni di vario tipo, inclusi i rumori, sempre che non superino la normale tollerabilità.
Risulta essere invece ricca la giurisprudenza in merito dal momento che sono tante le sentenze in materia di disturbo della quiete pubblica causato dall’abbaiare del cane, ovviamente gli orientamenti giurisprudenziali sono differenti a seconda del caso concerto. Vi è comunque concordanza nel ritenere che il cane debba avere il diritto ad abbaiare, purché questo non avvenga in determinati momenti della giornata in maniera continua e sistematica, anche a tutela dell’animale stesso poiché tale comportamento potrebbe essere indice di un suo malessere.
A chi ci si deve rivolgere
Andando ad analizzare gli aspetti più pratici della questione, vediamo a chi ci si deve rivolgere quando in condominio un cane abbaia di notte arrecando disturbo agli altri condomini.
Risulta essere necessario fare una distinzione tra disturbo della quiete pubblica che si configura quando l’abbaiare arreca disturbo ad una pluralità di soggetti e la situazione un cui ci sia i soli ad essere disturbati dal comportamento dell’animale.
Nel primo caso, quando si configura il reato di disturbo della quiete pubblica, ci si può rivolgere ai carabinieri o alla polizia per richiedere un intervento tempestivo. Negli altri casi, invece, ci si rivolge al giudice civile.
Prima dell’azione ordinaria davanti al giudice è possibile ricorrere al provvedimento d’urgenza per fare in modo che la situazione cessi il prima possibile, meglio se raccogliendo preventivamente prove e testimonianze.
Comunque prima di ricorrere alle autorità competenti, soprattutto se si tratta delle prime volte in cui il cane disturba il vicinato, si può pensare di risolvere la situazione pacificamente, parlando con i proprietari.
Se non dovesse cambiare nulla o se i proprietari dovessero mostrarsi negligenti e poco inclini a trovare una soluzione, allora non resta che agire nei modi che abbiamo prospettato.
Il giudice, accertata l’idoneità del caso specifico a ledere la quiete dei condomini, può stabilire che venga versata da parte del proprietario del cane ed in favore della parte lesa una somma di denaro per danni di tipo morale o per danno biologico per ansia e stress, accertati in sede medica, la cui causa è proprio il rumore.
Cosa rischia il proprietario
Oltre al risarcimento dei danni, cosa rischia il proprietario del cane in situazioni di questo genere? Il disturbo della quiete pubblica è disciplinato dall’art. 659 c.p. secondo cui, al primo comma, Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Questo significa che il proprietario può essere punito con il pagamento di un’ammenda che può arrivare sino a 309 euro oppure con la reclusione fino a tre anni.
Inoltre, in alcuni casi, il giudice può anche disporre l’allontanamento del cane dell’abitazione con collocamento presso un’altra sede idonea ad ospitarlo.