In questa pagina è possibile trovare un fac simile dissenso alla lite condominiale da utilizzare come esempio e una guida su come utilizzarlo.
Indice
Dissenso alla Lite Condominiale
Lo sappiamo, abitare in condominio può esporre i singoli condomini ad una serie di circostanze particolari, non sempre facilmente risolvibili. Ecco che esistono casi in cui far parte di un’assemblea non significa per forza dover condividere tutte le scelte e le decisioni che da questa vengono prese, soprattutto se subentrano situazioni di controversia.
Cosa succede, infatti, se un condomino decide di dissociarsi da una lite che, invece, il resto del condominio vuole portare avanti?
In questa guida vediamo prima di tutto quando si verifica una situazione di questo tipo, cosa accade e in che modo si manifesta il dissenso, quali sono i limiti all’esercizio della facoltà di dissociarsi da una lite di condominio e cosa accade nel caso in cui la lite si risolve a favore del condomino che si è dissociato.
Può capitare che al momento di scegliere se affrontare una causa non tutti i condomini la pensino nello stesso modo: infatti, può verificarsi il caso in cui un condomino decida di dissentire, non essendo d’accordo. Cosa succede in questo caso?
Effettivamente, ogni condomino, preso singolarmente, può decidere di non partecipare ad una lite intrapresa dal resto del condominio, sia che si tratti di una controversia attiva che passiva.
Secondo quanto previsto dal Codice Civile in questi casi si fa riferimento all’art. 1132, secondo il quale se l’assemblea dei condomini ha deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino che decide di staccarsi dalla decisione può effettivamente separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza, attraverso un atto notificato all’amministratore.
Come vedremo meglio dopo, il condomino che dissente, poi, ha diritto di rivalsa per quello che ha dovuto pagare alla parte che risulti vittoriosa.
Se l’esito della lite è favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ha tratto beneficio dall’esito della lite è tenuto, però, a partecipare alle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Quindi, stando a quanto abbiamo visto, ogni condomino, considerato singolarmente, può dissociarsi da una lite portata avanti dal condominio di cui fa parte, sia che si tratti di lite attiva che passiva.
Quali sono, però, le modalità in cui questo dissenso si può manifestare?
Il condomino dissenziente deve notificare al condominio, nella persona dell’amministratore, la propria decisione di dissentire da quanto stabilito dall’assemblea entro 30 giorni dalla data di delibera attraverso la quale si decide di intraprendere la lite. In questo caso, il condomino sceglie di separare la propria responsabilità da quella dell’assemblea condominiale a proposito del futuro esito della lite.
Cosa succede se il condominio risulta soccombente nella controversia? In questo caso, il condomino dissenziente non è tenuto a partecipare al pagamento di qualsiasi spesa che abbia riferimento alla lite. Infatti, il secondo comma dell’art. 1132 del Codice Civile stabilisce che il condomino dissenziente può rivalersi sugli altri condomini nel caso in cui abbia dovuto pagare le spese alla parte che è risultata vittoriosa nella lite. Questo è chiaramente un modo per tutelare il condomino dissenziente, nel caso in cui questo sia stato costretto a pagare una somma di denaro alla controparte.
Arrivati a questo punto, è bene precisare che il dissenso a cui fa riferimento l’art. 1132 del c.c. vale solo all’interno stesso del condominio e degli altri condomini presi singolarmente.
Questo significa che la separazione della responsabilità del condomino dissenziente rispetto agli altri ha effetto solo all’interno del condominio, mentre non riguarda la terza persona che abbia una controversia con lo stesso e nella quale è parte in causa tutto il condominio, compresi gli stessi dissenzienti.
A proposito dei tempi e dei modi del dissenso, abbiamo visto che la notifica di dissenso deve avvenire entro 30 giorni dalla decisione presa dall’assemblea di intraprendere la lite. O meglio, il limite è di 30 giorni da quando il condomino che decide di allontanarsi dalla decisione del condominio è venuto a conoscenza della decisione dell’assemblea.
Viene naturale dire che se il condomino è presente all’assemblea, allora la decorrenza dei 30 giorni sarà a partire proprio dall’assemblea stessa. Invece, nel caso in cui il condomino sia assente, il contenuto della delibera gli verrà portato a conoscenza nei modi e nei termini previsti dalla legge in modo che possa decorrere il termine di 30 giorni.
Abbiamo visto, quindi, che il singolo condomino può decidere di dissentire rispetto alla decisione dell’assemblea condominiale in merito ad una controversia.
Ma è sempre possibile o ci sono casi in cui questo non vale? Il senso di questa domanda è: un condomino può dissociarsi in qualsiasi situazione dalla decisione presa dall’assemblea oppure oppure esiste un limite all’esercizio di questa facoltà? Cioè, ci sono casi in cui il condomino non può per nessun motivo decidere di staccarsi dalla decisione presa dall’assemblea di partecipare ad una lite?
In realtà, il contenuto dell’art. 1132 del Codice Civile non chiarisce questo punto. La Cassazione, d’altra parte, si è pronunciata su questo aspetto ed ha distinto in due casi: quello in cui l’amministratore è obbligato per legge a comunicare all’assemblea della vertenza giudiziaria e quello in cui, invece, l’amministratore può iniziare o resistere in giudizio senza obbligo di comunicarlo.
Partendo da questo presupposto, il condomino non può sempre scegliere di dissociarsi dalla decisione presa dall’assemblea. Infatti, la dissociazione non può avvenire nel caso in cui la materia oggetto del contendere rientri in quelle di competenza dell’amministratore, art. 1130 c.c..
Secondo il Supremo Collegio, infatti, il presupposto essenziale per fare in modoc he il condomino dissenziente decida di allontanarsi dalla decisione dell’assemblea estraniandosi dalla lite è proprio l’esistenza di una delibera dell’assemblea. Questa, a sua volta, deve essere resa necessaria dal fatto che la citazione notificata all’amministratore contiene una domanda che ha come oggetto una materia di competenza dell’assemblea stessa, Cass. 2259 del 1998.
Può capitare che la lite, dalla quale il condomino ha deciso di dissentire, si risolva favorevolmente per il condominio e che da questo esito lo stesso dissenziente tragga dei benefici. Cosa succede allora in casi come questo?
In una situazione di questo tipo, il condomino dissenziente che è stato beneficiato dall’esito della lite (favorevole al condominio), deve contribuire alla parte che non è stato possibile recuperare dalla parte perdente. Questa situazione si verifica, però, nel caso in cui ci sia una compensazione delle spese o un esito negativo delle procedure esecutive. Il condomino, invece, non deve contribuire alle spese nel caso in cui il condominio abbia deciso di non proseguire con il recupero delle spese dalla controparte.
Abbiamo visto, quindi, come un condomino preso singolarmente non sia sempre e comunque obbligato ad aderire alla scelta dell’assemblea condominiale di intraprendere o portare avanti una lite. Ma, nello stesso tempo, abbiamo sottolineato come la possibilità di dissentire sia comunque legata a particolari situazioni previste dalla legge. Del resto, nel caso in cui si decidesse di staccarsi da una scelta fatta dal condominio, bisognerebbe provvedere a comunicarlo in un determinato tempo sufficiente all’amministratore, pena la decadenza di questa possibilità.
Esempio Dissenso alla Lite Condominiale
Di seguito è possibile trovare un esempio di dissenso alla lite condominiale.
Oggetto: Comunicazione di dissenso alla lite – e conseguente sottrazione al riparto
delle eventuali spese legali.
In relazione alla delibera assunta in data ____/____/____ dall’Assemblea del
Condominio, io sottoscritto, nella mia qualità di condomino, Le comunico, ai sensi
dell’art. 1132, c.c., confermando quanto già dedotto a verbale dell’Assemblea, che
non intendo approvare l’inizio della causa civile nei confronti del condomino Sig.
________________, ritenendo che la lite dell’oggetto non abbia alcuna probabilità
di esito positivo e che, anzi, si vada incontro anche ad una condanna alle spese di
giudizio.
La presente comunicazione vale, espressamente, come manifesto dissenso in
merito alla decisione assunta dal Condominio con la delibera suddetta, per cui
dichiaro, quindi, di separare la mia responsabilità da quella degli altri condomini,
in caso di soccombenza nella causa in questione.
Ne consegue che nell’eventuale riparto delle spese legali non dovrà tenersi conto
dei millesimi a me attribuiti.
Farà seguito atto notificato tramite Ufficiale Giudiziario.
Cordiali saluti.
Luogo e data,
Il condomino
Modello Dissenso alla Lite Condominiale
Di seguito è possibile trovare il fac simile dissenso alla lite condominiale in formato Word da scaricare. Il documento può poi essere aperto e modificato inserendo i dati mancanti.