In questa pagina è possibile trovare un fac simile atto di citazione per il pagamento delle spese condominiali da utilizzare come esempio.
Atto di Citazione per Pagamento delle Spese Condominiali
L’atto di citazione con cui il condominio chiede la condanna del condomino moroso al pagamento delle spese approvate dall’assemblea rimane uno strumento centrale quando non è praticabile la via monitoria o quando il decreto ingiuntivo è già stato opposto. Il titolo giuridico della pretesa sta nella delibera che approva il rendiconto o il riparto; se non impugnata nei trenta giorni, la delibera diventa intangibile e rende il credito certo, liquido ed esigibile, come ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza 391 del 9 gennaio 2025. La citazione deve quindi riprodurre gli estremi della deliberazione, allegarne copia conforme e dimostrare la regolare investitura dell’amministratore, il quale agisce ex articolo 1130 numero 3 senza bisogno di mandato ulteriore, anche se spesso l’assemblea preferisce rinnovare l’autorizzazione per ragioni di opportunità.
Sul fronte della competenza, dal 28 febbraio 2023 le cause fino a 10 000 euro appartengono al Giudice di pace, mentre per valori superiori decide il tribunale in composizione monocratica. Il foro territorialmente competente è quello dell’ubicazione dell’immobile: la Suprema Corte, con ordinanza 10542 del 18 aprile 2024, ha chiarito che l’obbligazione condominiale nasce in relazione al bene comune e sottrae la controversia alle regole del foro del debitore. Quando si redige la citazione occorre rispettare gli articoli 163 e 164 c.p.c., indicando il giudice adito, le generalità delle parti, l’esposizione dei fatti, la quantificazione del credito comprensivo di interessi e spese e l’invito a comparire all’udienza più vicina disponibile secondo il calendario del giudice; dal 1° luglio 2023 il deposito avviene esclusivamente per via telematica con gli allegati in formato PDF.
Prima di notificare la citazione la materia impone l’esperimento della mediazione, condizione di procedibilità sancita dal decreto legislativo 28/2010. La Corte di cassazione, Sezioni unite, con la sentenza 3452 del 2024, ha confermato che l’azione principale di cognizione è soggetta a mediazione obbligatoria; l’omissione rende la domanda improcedibile, ma il giudice deve concedere un termine per sanare il vizio. La deroga prevista dall’articolo 5, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 28 opera soltanto per il procedimento monitorio e cessa se l’ingiunto propone opposizione. Nel testo della citazione, pertanto, va certificato il tentativo di conciliazione e l’eventuale esito negativo o la mancata comparizione della parte resistente. Dopo la notifica, il convenuto deve costituirsi nel termine di settanta giorni avanti al tribunale o entro dieci giorni prima dell’udienza se la causa pende innanzi al Giudice di pace. Potrà contestare la domanda solo in presenza di una delibera nulla, perché la delibera annullabile non impugnata nei trenta giorni è ormai definitiva. Di solito la vertenza si gioca su eccezioni formali (regolarità della convocazione, valida maggioranza, corretta ripartizione). Essendo il credito documentale, raramente si richiede istruttoria orale; quando necessario, la causa prosegue con l’ammissione dei mezzi di prova secondo la scansione dell’articolo 183 c.p.c.
Una volta ottenuta la sentenza di condanna, il condominio dispone di un titolo esecutivo idoneo a pignorare beni mobili e immobili del debitore. La possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale sull’appartamento del moroso è prevista dall’articolo 2818 c.c. e non incontra soglie minime di legge: sarà l’amministratore a valutare se l’operazione sia economicamente conveniente in rapporto all’entità del credito e ai costi di trascrizione. Con la sentenza resa provvisoriamente esecutiva o passata in giudicato, l’ipoteca si iscrive nei registri immobiliari a spese del soccombente e può precedere l’eventuale pignoramento.
Nonostante il decreto ingiuntivo resti la via più rapida, l’atto di citazione si rivela insostituibile quando il credito non risulta ancora liquido oppure quando il debitore contesta la stessa esistenza del debito prima della delibera di riparto. In tali frangenti il giudizio di cognizione consente l’accertamento pieno della debenza, talvolta mediante consulenza tecnica contabile, e sfocia in un titolo di condanna che, sotto il profilo della forza esecutiva, non differisce dal decreto ingiuntivo divenuto definitivo. La corretta impostazione preliminare, mediazione, scelta del giudice competente, allegazioni documentali puntuali, costituisce dunque il presupposto decisivo per trasformare l’azione da semplice iniziativa formale in un percorso efficace di recupero forzoso delle somme dovute al condominio.
Esempio Atto di Citazione per il Pagamento delle Spese Condominiali
Di seguito è possibile trovare un esempio di atto di citazione per il pagamento delle spese condominiali.
ATTO DI CITAZIONE
il Sig. ______________________, nato a ________________ il ___________
(C.F.: __________________ ), residente in ________________ alla Via _____________ n. ___, in qualità di Amministratore del Condominio sito in _____________ alla Via _______________ n. __ (C.F.: _________________), elettivamente domiciliato in _________________ alla Via _______________ n.___, presso e nello studio dell’Avv. ________________ del Foro di ___________(C.F. ______________ ), Tel-Fax _______________, PEC __________________,
dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in calce (o a margine) al presente atto;
PREMESSO CHE
– il deducente agisce in nome e per conto del Condominio sito in________________ alla via ___________________ n. ___, del quale è Amministratore;
– con delibera approvata dalla maggioranza dei condomini in data_______________ veniva decisa la spesa di complessivi € __________ per la riparazione delle seguenti parti comuni dell’edificio condominiale:_____________________________________ (doc. 1);
– il condomino convenuto, Sig. ___________________, deve pagare per la su indicata spesa la sua quota, pari ad € ____________, ma si è rifiutato di effettuare il pagamento, adducendo come motivazione del proprio inadempimento che egli non si serve del servizio condominiale per il quale sono state deliberate le spese;
– con lettera raccomandata a.r. del ____________ l’Amministratore ha invitato il convenuto a contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune (doc. 2), ma detto invito non ha sortito alcun effetto;
CONSIDERATO CHE
– ai sensi dell’art. 1123 c.c. tutti i condomini devono sostenere le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione;
– le motivazioni addotte dal condomino inadempiente sono del tutto infondate in fatto ed in diritto, atteso che il servizio per la cui conservazione sono state approvate le spese de quibus è unico e necessario e tutti i condomini, incluso il convenuto, se ne servono.
Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. ______________, nella qualità, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, con il presente atto
CITA
il Sig. ___________________, residente in ____________________ alla Via ______________ n. ____, a comparire dinanzi al Tribunale di _____________, all’udienza del _______________, ore e locali di rito, sezione e giudice unico a designarsi ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., con l’invito a costituirsi almeno 20 giorni prima dell’udienza ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con
l’avvertimento che in mancanza si procederà in sua contumacia e che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. (oppure: a comparire dinanzi al Giudice di Pace di ___________ all’udienza del ______________, ore e locali di rito, con invito a costituirsi nei termini e nelle forme di cui agli artt. 311-319 c.p.c., pena dichiarazione di contumacia), per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI:
“Voglia l’On.le Tribunale (oppure: l’Ill.mo Giudice di Pace) adito, contrariis reiectis, dichiarare tenuto il Sig. _____________________ a concorrere nelle spese deliberate dall’assemblea per la riparazione ______________________ . e, per l’effetto, condannarlo al pagamento della somma di € ______________, oltre interessi decorrenti dalla data dell’esborso da parte del Condominio sino
all’integrale soddisfo.
Vittoria sulle spese, diritti ed onorari di causa, con gli accessori di legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario”.
Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:
1) copia delibera assembleare in data ____________;
2) copia raccomandata a.r. in data ___________;
3) copia tabella millesimale approvata in data _____________________;
4) copia fattura della spesa complessiva, emessa da _________________ in data
______________________;
Con riserva di meglio concludere e di articolare mezzi istruttori, anche all’esito del comportamento processuale di controparte.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il presente procedimento ha valore pari ad € __________ ed è soggetto al versamento del contributo unificato nella misura di € ___________
Salvo ogni altro diritto.
Luogo e data
Avv. ___________________
(segue procura alle liti)
Modello Atto di Citazione per il Pagamento delle Spese Condominiali
Di seguito è possibile trovare il fac simile atto di citazione per il pagamento delle spese condominiali in formato Word da scaricare. Il documento può poi essere aperto e modificato inserendo i dati mancanti.