In questa pagina è possibile trovare un fac simile comunicazione variazione dati all’amministratore di condominio da utilizzare come esempio.
Indice
Comunicazione Variazione Dati all’Amministratore di Condominio
Aggiornare l’anagrafe condominiale non è una cortesia del singolo proprietario ma un obbligo giuridico che deriva dall’articolo 1130, numero 6, del codice civile. La disposizione impone all’amministratore di conservare un registro che riporti i dati identificativi dei proprietari, dei titolari di diritti reali e di godimento, dei conduttori e di ogni altro occupante, insieme con i riferimenti catastali delle unità e i recapiti utili a convocare l’assemblea e spedire gli avvisi di pagamento. L’onere speculare grava sui condomini, chiamati a trasmettere informazioni corrette e complete e a comunicare tempestivamente ogni variazione che riguardi la titolarità o l’occupazione del bene.
La legge non indica un modulo prestabilito né stabilisce un termine perentorio entro il quale il proprietario debba agire; la giurisprudenza parla di obbligo da adempiere “senza ingiustificato ritardo”, criterio che deve essere valutato in concreto alla luce dell’esigenza di tenere il registro sempre aderente alla realtà. Dottrina e prassi suggeriscono di non superare un intervallo di un paio di mesi dalla variazione, per esempio dalla stipula del rogito o dalla registrazione del nuovo contratto di locazione, ma si tratta di un parametro orientativo, non di un limite fissato dal legislatore o da sentenze di legittimità. In caso di richiesta formale dell’amministratore, il mancato riscontro diventa indice di grave irregolarità gestoria che può legittimare l’assemblea a diffidare il condomino e, se l’inadempimento provoca danni patrimoniali, a mettergli in conto le spese direttamente collegate.
La forma della comunicazione è libera, purché consenta di provare la data di invio e l’avvenuta ricezione. Per questo si utilizzano posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano con firma per ricevuta. Chi non dimostri l’avvenuta trasmissione dei nuovi dati non potrà lamentarsi, in futuro, se un avviso di convocazione o un decreto ingiuntivo gli verranno notificati all’indirizzo ormai superato. Le pronunce più recenti, fra cui Cassazione 4040 del 2022, affermano che l’onere di provare la comunicazione incombe sul condomino che solleva l’eccezione di mancata convocazione.
Quanto al contenuto, la comunicazione dovrebbe riportare la data dell’evento che determina il cambiamento, le generalità e il codice fiscale del nuovo proprietario o dell’occupante, il domicilio per le notifiche, almeno un recapito telefonico e l’indirizzo email eventualmente destinato alle convocazioni elettroniche. Devono poi essere allegati i documenti giustificativi: copia dell’atto di compravendita o della visura aggiornata quando cambia la titolarità, copia del contratto di locazione registrato se subentra un nuovo conduttore. Il regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali impone che l’amministratore raccolga e tratti solo le informazioni pertinenti: non è legittimo, dunque, pretendere dati eccedenti, come quelli relativi alla composizione del nucleo familiare o a recapiti professionali, a meno che non siano necessari per l’amministrazione del condominio.
La tempestiva comunicazione assume valore decisivo sotto il profilo processuale. Se il condominio promuove un’azione per il recupero delle spese e notifica il decreto ingiuntivo all’indirizzo risultante in anagrafe, il proprietario che non ha curato l’aggiornamento non potrà invocare l’inefficacia dell’intimazione. Analogamente, il termine di trenta giorni per impugnare le delibere assembleari decorre dal momento in cui l’avviso viene inviato all’ultimo domicilio conosciuto: la sua inidoneità è imputabile al condomino che non ha fornito il recapito corretto.
Quando la variazione interviene in prossimità di una compravendita, gli studi notarili invitano il venditore a consegnare copia della comunicazione protocollata, affinché l’atto dia conto dell’avvenuto aggiornamento e l’amministratore possa imputare le spese al soggetto subentrante. Se ciò non avviene, il notaio può procedere ugualmente, ma farà menzione dell’onere pendente, con il rischio che le spese successive, deliberate prima del rogito e non ancora esigibili, siano intestate al venditore e poi contestate dall’acquirente.
Sul versante della responsabilità dell’amministratore, il rifiuto di registrare i nuovi dati o il ritardo ingiustificato è qualificato, dalla dottrina prevalente e da più decisioni di merito, come grave irregolarità ai sensi dell’articolo 1129, dodicesimo comma. L’assemblea può deliberare la revoca in via amministrativa, mentre anche un solo condominio può ricorrere al tribunale per ottenere la revoca giudiziale o la condanna al risarcimento se l’omissione ha causato un pregiudizio concreto, come la perdita della possibilità di recuperare un credito per errori di notifica.
Da ultimo, va ricordato che l’anagrafe condominiale è documento riservato: l’amministratore può rilasciare estratti solo ai condomini e non a terzi estranei, e deve adottare misure adeguate a proteggere i dati da accessi non autorizzati. La mancata vigilanza sui dati custoditi può esporre il condominio a sanzioni del Garante per la protezione dei dati personali, oltre che a eventuali richieste di risarcimento.
Esempio Comunicazione Variazione Dati all’Amministratore di Condominio
Di seguito è possibile trovare un esempio di comunicazione variazione dati all’amministratore di condominio.
Oggetto: comunicazione di variazione dei dati di cui all’art. 1130, n. 6, c.c.
Il sottoscritto, proprietario dell’appartamento ………. posto al piano ….. del Condominio …….. sito in ………, via ……….., del quale Lei è amministratore, comunica – ai sensi dell’art. 1130, n. 6, c.c. – che sono variati i seguenti dati concernenti l’unità immobiliare:
– nuovo proprietario dell’immobile, a far tempo dal …………, è il sig. …………………, nato a ……………. il ……………, residente in ………………, via ………………, cod. fisc. ……………
oppure
– nuovo conduttore dell’immobile, a far tempo dal …………, è il sig. …………………, nato a ……………. il ……………, residente in ………………, via ………………, cod. fisc. ……………
oppure
– nuovo usufruttuario dell’immobile, a far tempo dal …………, è il sig. …………………, nato a ……………. il ……………, residente in ………………, via ………………, cod. fisc. ……………
oppure
– i dati catastali dell’unità immobiliare sono mutati a far tempo dal ……………e sono ora i seguenti:
oppure
– i seguenti dati relativi alle condizioni di sicurezza dell’unità immobiliare sono variati a far tempo da …………. come segue:
Distinti saluti.
Firma leggibile …………………
Modello Comunicazione Variazione Dati all’Amministratore di Condominio
Di seguito è possibile trovare il fac simile comunicazione variazione dati all’amministratore di condominio in formato Word da scaricare. Il documento può poi essere aperto e modificato inserendo i dati mancanti.