In questa pagina è possibile trovare una guida sul decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali con un fac simile da scaricare.
Indice
Decreto Ingiuntivo per il Pagamento delle Spese Condominiali
I condomini, per quanto attiene alle spese di manutenzione ordinaria e l’esercizio dei servizi delle parti comuni, hanno dei precisi oneri di contribuzione. Quanto detto è previsto direttamente dal nostro Codice Civile, all’art. 1130, il quale statuisce l’obbligo per l’amministratore di condominio di riscuotere le somme rimaste insolute.
Ma quali sono gli strumenti che la legge pone a sostegno di tale onere in capo all’amministratore di condominio? Vediamoli più nel dettaglio.
STRUMENTI PER IL RECUPERO DEL DEBITO: IL DECRETO INGIUNTIVO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO
L’art. 63 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile prevede che l’amministratore di condominio, senza alcuna preventiva autorizzazione, possa ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti dei condomini morosi.
Occorre preliminarmente precisare che il decreto ingiuntivo è l’atto giudiziario mediante il quale l’Autorità Giudiziaria, a seguito di esplicita richiesta avanzata dal creditore, ingiunge alla parte debitrice il pagamento di un importo, la riconsegna di una cosa o la riconsegna di cose fungibili. La caratteristica del decreto ingiuntivo è che non c’è alcun contraddittorio tra le parti, il procedimento quindi è decisamente veloce, essendo caratterizzato da una cognizione sommaria. Soltanto a seguito di formale atto di opposizione del debitore, si procederà ad una cognizione piena della vicenda.
Tale cognizione sommaria è conseguente al fatto che la richiesta di decreto ingiuntivo si dovrebbe fondare su una prova certa e scritta come, ad esempio, una fattura insoluta, una scrittura privata, una promessa di pagamento, un telegramma. Il credito, infatti, dovrà essere certo, liquido ed esigibile. Tra le prove scritte utili a richiedere un decreto ingiuntivo, inoltre, viene indicato il verbale approvato in assemblea e contenente la ripartizione delle spese.
Il provvedimento poi ottenuto diventa titolo esecutivo, grazie al quale il creditore potrà avviare l’azione esecutiva consistente in pignoramenti mobiliari, immobiliari o presso terzi.
Tuttavia, la materia condominiale, gode di una ulteriore tutela in ambito di decreti ingiuntivi, non risultando sufficiente l’aggiunta – tra le prove scritte – del verbale assembleare. Tale decisione è nata in virtù del fatto che, il mancato pagamento delle somme dovute, implica un grave danno all’erogazione dei servizi nonché alla tutela delle parti comuni.
L’amministratore di condominio è il soggetto legittimato ad agire, ciò anche senza alcun preventivo assenso dell’assemblea, stante quanto previsto dall’art. 1131 c.c.. Inoltre, il regolamento di condominio, non potrà derogare a quanto previsto dalla predetta disposizione, pertanto, l’onere di agire senza autorizzazione è un ordine imperativo.
COSA FARE PRIMA DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO MONITORIO
Risulta essere necessario premettere che sono necessari alcuni elementi prima di poter avviare il procedimento di ingiunzione di cui si tratta.
Prima di tutto, l’assemblea condominiale dovrà aver approvato un piano di ripartizione delle spese, preventiva o consuntiva, tale dato è indifferente, e la condizione di morosità del condomino insolvente. Mediante tale riconoscimento di debito, quindi, il condominio avrà la titolarità di vantare un credito certo, essendo statuito dall’assemblea condominiale, liquido, avendo un importo certo, ed esigibile. Interessante sul punto la sentenza n. 24229/2008 mediante la quale la Corte di Cassazione ha ribadito come il rendiconto preventivo, a seguito di conclusione dell’anno d’esercizio, non sia soggetto a scadenza.
Successivamente a tale aspetto, sarà necessario che il debitore insolvente venga messo in mora tramite richiesta scritta o intimazione. lettera di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.. Tale comunicazione potrà essere redatta sia dall’amministratore di condominio stesso sia da un legale incaricato. Sostanzialmente, per il tramite di tale lettera, viene richiesto al debitore di provvedere al debito sussistente nei confronti del condominio, precisando non soltanto gli importi ma anche le ragioni del debito in essere. Altro elemento fondamentale della lettera di costituzione in mora è l’indicazione di un termine per l’adempimento, solitamente 15 giorni.
Con tale comunicazione, inoltre, il debitore potrà essere informato del rischio di incorrere in un risarcimento del danno in caso di ritardo e nel pagamento degli interessi legali; la lettera di costituzione in mora poi interrompe la prescrizione, anche tale aspetto sarebbe preferibile indicarlo nella corrispondenza inviata.
Si precisa che la normativa non prevede alcun obbligo di preventivo invio di ingiunzione stragiudiziale ai sensi dell’art. 63 delle disp. att. del Codice Civile: tale decisione è discrezionale dell’amministratore del condominio, ma potrebbe essere vista come una scelta strategica per ridurre i costi. Infatti, inviare una diffida potrebbe indurre il condomino moroso a procedere alla corresponsione del dovuto prima di procedere all’ingiunzione giudiziale, la quale, seppur in sede di giudizio si possa richiedere la condanna alle spese di lite, prevede comunque dei costi immediati da sostenere, senza la garanzia di vedersi restituito quanto speso.
Inoltre, proprio in materia di condanna delle spese, l’aver preventivamente inviato una diffida stragiudiziale finalizzata ad ottenere il pagamento del dovuto potrebbe essere interpretata positivamente dal Giudice e condurre ad una statuizione sul rimborso integrale delle spese sostenute, comprese quelle legali.
In ogni caso, si ribadisce, che anche senza l’invio della lettera di costituzione in mora l’amministratore di condominio potrà depositare ricorso avanti il Giudice competente per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
IL PROCEDIMENTO MONITORIO
Il legittimato passivo del procedimento è il proprietario dell’immobile, colpevole del ritardo nei pagamenti. Si precisa, inoltre, che non è possibile agire nei confronti del c.d. condominio apparente: la giurisprudenza, infatti, ha chiarito che non sarà possibile attivare l’azione giudiziale nei confronti del soggetto che effettua i pagamenti (a titolo esemplificativo, il marito o la moglie dell’effettivo proprietario) o del precedente proprietario.
In relazione poi alla successione dei diritti, la giurisprudenza (Sentenza Cass. Civ. n. 23345/2008) ha chiarito che i debiti sussistenti in capo all’immobile si trasferiranno nei confronti di colui che risulta essere il titolare dei diritti reali sul bene in oggetto. Pertanto, la persona che acquisterà l’immobile sarà anche titolare dei debiti sullo stesso sussistenti.
Una volta precisato contro chi l’azione dovrà essere esperita, occorre da ultimo specificare chi sarà l’Autorità Giudiziaria competente a decidere. Per definire tale soggetto basterà utilizzare i criteri previsti dal diritto civile in generale: la competenza per valore (in capo al Giudice di Pace per cause di valore sino ad Euro 5.000,00 e al Tribunale per le restanti) e la competenza per territorio (con foro generale in base a dove il convenuto avrà la residenza e fori alternativi previsti per ogni singola fattispecie).
Premettendo che il deposito del ricorso dovrà obbligatoriamente, per azioni superiori ad Euro 1.000,00, avvenire mediante un avvocato formalmente nominato, in tale sede si precisa unicamente che lo stesso dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati: Giudice competente; generalità delle parti (debitore e creditore); indicazione dell’avvocato; specificazione del credito; ragioni della domanda; prove; richiesta di immediata esecutività del decreto; conclusioni; procura alle liti; infine, sottoscrizione in originale dell’atto.
Tutta la documentazione così come indicata dovrà essere depositata presso la Cancelleria del Tribunale competente, successivamente a ciò il Giudice emetterà, senza contraddittorio, il decreto; qualora, invece, ci sia una opposizione da parte del debitore, si avvierà un regolare giudizio.
Esempio di Decreto Ingiuntivo per il Pagamento delle Spese Condominiali
Di seguito è possibile trovare un esempio di decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali.
TRIBUNALE di _______________
(oppure Giudice di Pace per le cause di valore non superiore ad euro 5.000,00)
Ricorso per ingiunzione ex art. 63 disp. att. c.c.
il Sig. ____________________, nato a __________________ il _____________ (C.F.: _____________ ), residente in ________________ alla Via _______________ n. ____, in qualità di Amministratore del Condominio sito in ______________ alla Via ________________ n. ___ (C.F.: ______________), elettivamente domiciliato in _________________ alla Via __________________ n. ___, presso e nello studio dell’Avv. ___________________ del Foro di
_____________ (C.F. __________________), Tel_Fax ___________________, PEC _____________________, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in calce (o a margine) al presente atto;
PREMESSO CHE
– il ricorrente agisce in nome e per conto del Condominio sito in _____________ alla via ________________ n. ___, del quale è Amministratore;
– in riferimento al bilancio consuntivo _________________ e al bilancio preventivo _________________, approvati con delibera assembleare in data _______________, il Sig. ___________________, residente in __________________ alla via __________________ n. ____, proprietario di un’unità immobiliare inserita nello stabile condominiale al _____________ piano,
interno _______________, risulta debitore nei confronti del Condominio della somma di € ___________;
– con raccomandate a.r. in data ______________ e _______________ il ricorrente ha formalmente richiesto al Sig. ________________ il pagamento di quanto dovuto;
– ad oggi il Sig. ………………. non ha ancora provveduto al pagamento;
– ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 63, disp. att. c.c., si chiede l’emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo; – sussiste la competenza del Giudice adito.
Tutto ciò premesso e considerato, il Sig. ________________, nella qualità, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,
CHIEDE
che l’Ill.mo Giudice adito, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c. e 63 disp. att. c.c., voglia ingiungere al Sig. ______________ di pagare al ricorrente, immediatamente alla notifica dell’emanando decreto, da dichiararsi provvisoriamente esecutivo, la somma di € …………..per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo, spese e competenze di procedura, con gli accessori di legge.
Si producono i seguenti documenti:
1) copia bilancio consuntivo _________;
2) copia bilancio preventivo _________;
3) copia lettera di convocazione Assemblea in data __________;
4) copia verbale di Assemblea in data _________;
5) copia lettera di invio verbale Assemblea in data ___________;
6) copia raccomandata a.r. in data ____________;
7) copia raccomandata a.r. in data ____________;
8) nota spese procedura monitoria.
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il presente procedimento ha valore pari ad € ……… ed è soggetto al versamento del contributo unificato nella misura di € ______________
Luogo e data
Avv. ______________
(segue procura alle liti)
Modello Decreto Ingiuntivo per il Pagamento delle Spese Condominiali
Di seguito è possibile trovare il fac simile decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali in formato Word da scaricare. Il documento può poi essere aperto e modificato inserendo i dati mancanti.